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Vaccinazioni obbligatorie e scuola: cosa succede se non vaccino mio figlio?

Nessun obbligo di vaccinazione

Una delle domande che i genitori pongono più frequentemente riguarda le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla legge italiana. In particolare: un bambino non vaccinato può essere iscritto a scuola?
La risposta è diversa a seconda del grado scolastico.
La disciplina è contenuta nel Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, che ha introdotto l’obbligo di dieci vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni.

Qual è la norma di riferimento?

La disposizione fondamentale è l’articolo 3 del D.L. n. 73/2017, convertito dalla Legge
n. 119/2017, il quale disciplina gli adempimenti vaccinali necessari per l’iscrizione ai servizi
educativi e alle scuole.
La norma distingue chiaramente tra:

  • servizi educativi e scuola dell’infanzia (0-6 anni);
  • scuola primaria;
  • scuola secondaria di primo grado;
  • scuola secondaria di secondo grado.

Questa differenza ha conseguenze molto importanti.

Scuola dell’infanzia (asilo nido e scuola materna): senza vaccini non si può frequentare

Per i bambini iscritti ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia, il legislatore ha
previsto la conseguenza più incisiva.

Se il genitore non dimostra:

  • l’avvenuta vaccinazione;
  • oppure un’esenzione, un’omissione o un differimento per motivi sanitari;
  • oppure la richiesta formale di vaccinazione alla ASL,

il bambino non può essere ammesso alla frequenza della scuola dell’infanzia.
Si tratta di una conseguenza prevista espressamente dall’art. 3 del D.L. n. 73/2017.

Esempio pratico

Marco ha quattro anni e i genitori decidono di non sottoporlo alle vaccinazioni obbligatorie.

La scuola dell’infanzia verifica, tramite la documentazione prevista dalla legge o attraverso lo scambio di dati con la ASL, che il minore non è in regola.
In questo caso Marco non potrà frequentare la scuola dell’infanzia, sia essa statale sia paritaria.

Scuola primaria (elementari): il bambino può essere iscritto e frequentare

La situazione cambia completamente con l’inizio della scuola dell’obbligo.
Per la scuola primaria, il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non comporta il divieto di iscrizione né quello di frequenza.
Il dirigente scolastico è comunque tenuto a segnalare la situazione all’Azienda Sanitaria Locale, che avvia il procedimento previsto dalla legge.
I genitori potranno essere convocati dalla ASL per regolarizzare la posizione vaccinale e, qualora persistano nell’inadempimento senza una valida giustificazione, potranno essere destinatari di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, prevista dall’art. 1 del D.L. n. 73/2017.

Esempio pratico

Giulia deve iniziare la prima elementare ma non ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie.
La scuola non può rifiutare l’iscrizione né impedirne la frequenza.
La posizione verrà però comunicata alla ASL, che inviterà i genitori a regolarizzare gli obblighi vaccinali e potrà applicare la sanzione amministrativa prevista dalla legge.

Scuola secondaria di primo grado (scuola media): vale la stessa regola

Le stesse disposizioni previste per la scuola primaria si applicano anche alla scuola
secondaria di primo grado.
Pertanto:

  • l’alunno può essere iscritto;
  • può frequentare regolarmente le lezioni;
  • la scuola non può escluderlo dalla frequenza.

Resta però fermo l’obbligo di comunicazione alla ASL e l’eventuale procedimento
sanzionatorio nei confronti dei genitori.

Esempio pratico

Luca frequenta la prima media e i genitori hanno deciso di non effettuare le vaccinazioni obbligatorie.

Anche in questo caso la scuola non può impedirgli di frequentare, ma la ASL potrà avviare il procedimento previsto dalla legge e applicare la relativa sanzione amministrativa.

Perché la legge distingue tra scuola dell’infanzia e scuola dell’obbligo?

La scelta del legislatore nasce dal bilanciamento tra due interessi costituzionali:

  • da un lato, la tutela della salute pubblica (art. 32 della Costituzione);
  • dall’altro, il diritto all’istruzione, che diventa obbligatorio a partire dalla scuola primaria.

Per questo motivo, solo per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia la mancanza delle
vaccinazioni obbligatorie impedisce la frequenza.

Nella scuola dell’obbligo, invece, prevale il diritto del minore all’istruzione: l’alunno continua a
frequentare, mentre le conseguenze dell’inadempimento ricadono sui genitori attraverso il
procedimento amministrativo previsto dalla legge.

Conclusioni

In sintesi:

  • Scuola dell’infanzia (nido e materna): senza le vaccinazioni obbligatorie il bambino
    non può frequentare la scuola.
  • Scuola primaria: il bambino può essere iscritto e frequentare, ma i genitori possono
    essere convocati dalla ASL e sanzionati.
  • Scuola secondaria di primo grado: valgono le stesse regole della scuola primaria.

La normativa di riferimento è costituita principalmente dagli articoli 1, 3 e 3-bis del Decreto-
Legge n. 73/2017, convertito dalla Legge n. 119/2017, tuttora vigente.