Questo spazio ha l'obiettivo di rispondere a domande e quesiti che ci vengono spesso sottoposte da studenti e genitori. Le risposte sono curate dallo studio Legale Rienzi che si occupa da quasi 50 anni di diritto scolastico. Le conoscenze e l'esperienza maturata nel corso degli anni ne fanno una delle boutique Law Firm più prestigiose del paese. Se avete necessità di una consulenza, potete visitare il sito www.studiorienzi.it oppure contattare il numero: 06 37353066.
Diplomarsi da studente privatista significa svolgere l’Esame di Stato come candidato esterno presso un istituto scolastico a scelta. Una volta superato l’esame di maturità, il diploma ottenuto ha lo stesso valore legale di quello conseguito da chi ha frequentato regolarmente un corso in sede e si presenta davanti al consiglio di classe come candidato interno.
Con riguardo ai crediti scolastici per questa categoria di studenti, i quali dovranno superare una prova preliminare prima di poter sostenere l’esame finale, il comma 7 dell’art. 11 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 45 del 2023 prevede che “Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.”
Il comma 8 stabilisce anche che per i candidati esterni siano previsti alcuni casi particolari. In primo luogo, per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di idoneità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale svolgono l’esame preliminare:
1. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
2. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta;3. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terzaIn secondo luogo, per gli studenti privatisti in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.
La legge 104/92 mira a garantire il pieno rispetto della dignità della persona in condizione di disabilità, dei suoi diritti di libertà e di autonomia, attraverso la piena integrazione in famiglia, a scuola, nel lavoro e nella società. Promuove l’integrazione scolastica quale obiettivo di sviluppo delle potenzialità della persona. Per raggiungere gli scopi previsti dalla normativa è stato individuato un documento che racchiuda tutte le esigenze e gli obiettivi del singolo allievo, ovvero il PEI – Piano Educativo Individualizzato. Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: - finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazionealla programmazione di classe;
- gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
- i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- i criteri e i metodi di valutazione;
- le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.
Oltre agli strumenti previsti dal legislatore per far fronte alle singole esigenze di ciascun allievo, è stato previsto un ulteriore documento che raggiunga gli obiettivi propri della Legge 104/92; predisposto questa volta dal Dirigente dell’Istituto, definito POF – Piano dell’Offerta Formativa. Una scuola inclusiva deve necessariamente tener conto nella formulazione del POF dei propri alunni con disabilità. Deve descrivere quello che offre alla propria utenza in termini di effettiva fruibilità per tutti, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle esigenze educative speciali. In particolare, deve definire chiaramente le modalità di organizzazione dei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione è importante intervenire a monte con una idonea progettazione inclusiva.
Per approfondire: Linee guida per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità del Miur.
Il Ministero dell’istruzione, con la Nota n.843 del 10.04.2013, ha definito le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale; in altre parole, le linee guida riguardano il reinserimento degli alunni al rientro dall’esperienza scolastica all'estero. Ad ogni modo, le modalità di tale reinserimento possono cambiare a seconda dell’Istituto. In termini generali, al termine dell'esperienza all'estero è compito dell’alunno presentare la documentazione rilasciata dall’istituto straniero da lui scelto e frequentato; il Consiglio di classe valuterà il percorso formativo partendo da un esame della suddetta documentazione e verificherà le competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo. A tale scopo, se ritenuto necessario dal Consiglio di classe per essere certi che lo studente non abbia trascurato parti di programma fondamentali per il curriculum di studio, l’alunno potrà anche essere sottoposto ad accertamento, attraverso prove integrative, per arrivare ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Questa valutazione permette di stabilire il credito scolastico dello studente nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla normativa.
Le istituzioni scolastiche si trovano talvolta davanti alla necessità di rispondere alle esigenze educative degli studenti che praticano sport ad un livello significativamente superiore rispetto alla media dei praticanti. In ambito UE alcuni Stati stanno promuovendo accordi tra il sistema sportivo
ed il settore dell'istruzione o il mercato del lavoro, per contemperare le esigenze e gli impegni derivanti da questa “doppia carriera”. Tali accordi rispondono alle Linee Guida denominate “EU Guidelines on Dual Careers of Athletes”.
In Italia, la legge 107/2015, al fine di favorire il rafforzamento dell’attività fisica e sportiva a scuola, individua, all’articolo 1, comma 7, lettera g), tra gli obiettivi formativi prioritari che devono raggiungere le istituzioni scolastiche, quello di porre “attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”.
Con il Decreto Ministeriale n. 935 dell’11 dicembre 2015, il Miur ha inteso garantire la possibilità che le istituzioni scolastiche interessate possano prendere parte ad un “Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale” con l’obiettivo del “superamento delle criticità della formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche”. Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale sopra indicato, per gli studenti atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.
In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente, la quale provvederà a designare il tutor esterno con il compito di assicurare il raccordo tra quest’ultima e l’istituzione scolastica.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione specifica sulla salute e sicurezza negli ambienti in cui si volgono le attività atletiche ed ai rischi specifici legati all’utilizzo di strumenti e attrezzature sportive.
Preliminarmente si deve ammettere che l’Amministrazione non ha ancora provveduto ad emanare un regolamento aggiornato concernente il sistema dei passaggi nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, che era peraltro previsto nel D.Lgs 226/05.
In ogni caso, si ritiene ancora applicabile, per questa fattispecie, la previsione normativa contenuta negli articoli 192 e 193 del testo unico, ben sintetizzata nell’OM 90/2001. In particolare, si richiama quanto indicato nel comma 5 dell’art. 193, che così recita “[…] Gliesami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni [...]”
Seppur per via indiretta, si ricorda che l’annuale circolare sulle iscrizioni prevede che il passaggio da un indirizzo all’altro sia previsto solo “nei primi mesi del primo anno di corso” (cfr punto 8 della nota MIUR n.22994 del 13/11/2019).
Prescrive quanto segue “Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione".
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione. Gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali supportano i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi). Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione. Nel richiamare l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell' Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.”
Tanto premesso, non si ritiene che il regolamento di Istituto possa individuare modalità organizzative/operative tali da permettere di non rispettare una previsione normativa, anche perché, la fine del corso di studi, in sede di ammissione agli esami di Stato, potrebbe evincersi la mancanzadi un requisito giuridicamente valido per essere ammessi a frequentare classi di diverso indirizzo senza un idoneo esame integrativo.
L’iter, affinché venga diagnosticato una DSA, è prescritta nella Legge 170/2010 la quale regolamenta tutti gli aspetti tecnici e burocratici dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. In tutte le regioni le diagnosi delle Asl hanno valore di certificazione, ma diversi sono i casi per l’ambito privato. In Piemonte sono valide le diagnosi effettuate dall’Asl e presso professionisti privati (Equipe composta da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo e Logopedista). In quest’ultimo caso la Diagnosi deve essere convalidata dal Gruppo Disturbi Specifici dell’Apprendimento (GDSAp) della propria Asl di appartenenza.
L’avvio del percorso diagnostico, in caso di sospetto di DSA, può avvenire solo dopo che il sistema scolastico abbia attivato un periodo di osservazione dell’alunno (non inferiore a 6 mesi), se nonostante il lavoro di potenziamento didattico e le adeguate strategie di insegnamento delle abilità di base -descritte nel D.M. Miur del 12.7.2011- permane il sospetto di DSA, la scuola produce la “Scheda di collaborazione scuola e famiglia” descrittiva delle abilità scolastiche che consegna alla famiglia. La scheda costituisce lo strumento di comunicazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari quando si ipotizza un DSA.
Le Aziende Sanitarie, attraverso il GDSAp, garantiscono la formulazione della diagnosi/relazione descrittiva entro sei mesi dal ricevimento, tramite la famiglia, della Scheda di Collaborazione redatta dalla ed il conseguente rilascio della certificazione.
Qualora la famiglia intendesse avvalersi di professionisti privati di fiducia per l’effettuazione della diagnosi di DSA, quest’ultima dovrà contenere, in ottemperanza alle Linee Guida ed alla D.D. 547 del 21/7/2011, la seguente documentazione sanitaria:
- valutazione neuropsichiatrica infantile, che escluda la presenza di anomalie o patologie
sensoriali, neurologiche e di gravi psicopatologie, che possano essere causa del disturbo, ed indichi eventuali disfunzioni correlabili con il disturbo;
- valutazione del funzionamento intellettivo, cioè delle competenze cognitive attraverso l’utilizzo di test cognitivi multidimensionali che evidenzino il quoziente intellettivo, il relativo profilo di funzionamento con attenzione agli aspetti emotivo relazionali;
- valutazione delle abilità scolastiche, cioè delle abilità specifiche coinvolte nella lettura, scrittura e calcolo;
- eventuale valutazione neuropsicomotoria o altre valutazioni specifiche nel caso si necessiti di approfondimenti.
La famiglia dovrà trasmettere detta documentazione al GDSAp (Gruppo Disturbi Specifici dell’Apprendimento) dell’ASL attraverso la “Richiesta rilascio certificazione DSA”. I GDSAp valutano la coerenza e la completezza della documentazione e, se la documentazione risulta completa rilasciano, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, la certificazione valida per l’ottenimento dei benefici previsti.
Il D.M. 5669/2011 stabilisce che “[…] la scuola garantisce gli interventi per gli studenti con DSA attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate […]”. Il primo responsabile della redazione del PDP è il consiglio di classe dello studente o degli studenti che hanno ricevuto una certificazione di DSA: il consiglio di classe può anche chiedere il supporto del referente DSA d’istituto, anche la famiglia e gli esperti esterni sono coinvolti nella redazione del PDP per fornire tutte le informazioni e gli elementi necessari a renderlo più completo e utile possibile.
Quando nascono delle difficoltà, i genitori possono chiedere spiegazioni al referente DSA o al dirigente scolastico: uno dei motivi che giustificano la revisione del PDP è proprio il cambio dei docenti e la richiesta a quelli nuovi di inserire le loro strategie, aggiornando di fatto il documento come previsto dalla legge 170.
Tutti gli alunni che presentano delle difficoltà nell'apprendimento o nell'accesso al curriculum scolastico hanno diritto alla Didattica Inclusiva (DID). Questo può includere studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, bisogni educativi speciali, alunni stranieri o con altre particolari esigenze. Allo stesso modo, un alunno con disturbo specifico dell'apprendimento come la dislessia potrebbe ricevere supporto aggiuntivo come letture assistite o strategie di compensazione, e come extrema ratio anche la possibilità di richedere la DAD. In definitiva, il diritto alla DID riguarda tutti gli alunni che necessitano di interventi e adattamenti per poter apprendere in modo efficace e partecipare attivamente alla vita scolastica.
Con il termine Hikikomori si identifica una condizione che colpisce adolescenti e giovani adulti che convivono isolati dal mondo, quasi sempre rinchiusi nella loro camera da letto; in modo estensivo il termine si riferisce anche alle persone che vivono la suddetta condizione. La letteratura identifica l’hikikomori come fenomeno provocato in larga parte dalla competizione sociale e dalle alte aspettative di realizzazione personale tipiche delle società moderne.
Il disagio di origine sociale e, in particolare, quello legato al contesto scolastico, sembra essere un fattore determinante nella scelta di isolamento del soggetto: la scuola viene vissuta in maniera particolarmente negativa a causa delle forti pressioni di realizzazione sociale generate dalla competizione nel confronto con i pari; l’abbandono scolastico è una delle prime azioni intraprese dall’Hikikomori.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha diramato delle linee guida in materia per sopperire ai vuoti normativi frutto della repentinità del dilagarsi del fenomeno.
- Interventi che sostengono il diritto all’istruzione e alla formazione: realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizine di svantaggio sociale con necessità educative speciali, attraverso la partecipazione a bandi e sperimentazioni interistituzionali;
- Personalizzazione e differenziazione del percorso formativo dello studente sulla base della L. 53/2003 e del DPR 275/1999;
- Identificazione di una situazione di BES: segnalata dalla famiglia e/o riconosciuta dai docenti;
- Attivazione di un percorso di Istruzione Domiciliare “autonomo” deliberato dalla scuola;
Le fonti normative in materie sono le seguenti:
- DPR 275/1999 art. 4 co. 2: Autonomia didattica
- DPR 122/2009 art. 14 co. 7
- D.Lgs. 66/2017 art. 16
Attualmente, la normativa precedente non prevedeva alcun limite al numero di anni di corso che uno studente può recuperare attraverso gli esami di idoneità in un singolo anno scolastico.
La nuova norma in esame introduce un limite massimo di due anni. Questa misura mira a evitare che, attraverso un unico esame, uno studente possa recuperare un numero eccessivo di anni di corso, potenzialmente compromettendo la qualità del percorso formativo. Per garantire una maggiore oggettività e trasparenza nelle procedure di valutazione, la nuova norma prevede che, nel caso in cui l'esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, la commissione d'esame sia presieduta da un docente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale. La nuova disciplina si applica a tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, sia statali che paritarie, assicurando così un trattamento uniforme per tutti gli studenti.
L'obiettivo principale di questa riforma è quello di garantire una maggiore rigore e serietà nelle procedure di valutazione, evitando il rischio di "scorciatoie" che potrebbero compromettere la qualità del percorso formativo degli studenti. Inoltre, la misura mira a valorizzare il ruolo della scuola nell'accompagnamento degli studenti in difficoltà, promuovendo percorsi di recupero personalizzati e sostenibili.